Deducibilità fiscale: un motivo in più per sostenere il Banco Alimentare
Per le persone fisiche
Art. 83 del D.Lgs. 117/2017
Donazioni in Denaro:
- detrazione dall’imposta lorda sul reddito (irpef) un importo pari al 30% dell’erogazione liberale in denaro o in natura nel limite annuo di 30.000 Euro. Tale limite è elevato a 35% per le sole erogazioni in denaro a favore di organizzazioni di volontariato;
o in alternativa:
- dedurre la liberalità dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Donazioni in Natura:
- possibilità di donare qualsiasi tipologia di bene in natura, purché i beneficiari siano Enti del Terzo Settore, nell'attuale periodo transitorio i beneficiari possono essere solo ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale.
- la valorizzazione dei beni oggetto di donazione ai fini della detrazione/deduzione d'imposta è disciplinata dall'art. 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019.
Condizioni per l'applicabilità delle agevolazioni
- Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate con strumenti tracciabili es. tramite banche o uffici postali
- Erogazioni liberali in natura all’art. 4 del D.M. 28 novembre 2019
Il donatore rilascerà sua dichiarazione contenete l’elenco analitico dei beni oggetto di cessione gratuita ed il relativo valore, eventualmente allegando la perizia di stima (la perizia è prevista nei casi di cui ai commi 2,3 e 4 dell’art.3 del D.M. 28 novembre 2019); l’ente donatario/ beneficiario della donazione, invece, dovrà rilasciare una propria dichiarazione/ricevuta di impegno ad impiegare quanto ricevuto a titolo di liberalità per lo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
NOTA BENE! “Altre disposizioni” vigenti fino all’operatività del RUNTS
In relazione alle altre agevolazioni fiscali relative alle Onlus contenute nel Testo Unico delle imposte sui redditi:
L’art. 15 co 1.1. del Tuir che prevede la detrazione del 26% in relazione alle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 30.000 euro annui, effettuate da persone fisiche a favore di Onlus potrà essere applicato fino all’operatività del RUNTS.