Spending review o spending di più


Articolo pubblicato su ilSussidiario.net, a cura di Monica Poletto, il 19 luglio 2012, dove vengono esposte le più che lecite preoccupazioni riguardo i contenuti della spending review, in discussione al Parlamento italiano proprio in questi giorni.
 
La Fondazione Banco Alimentare Onlus condivide le preoccupazioni espresse dal presidente della Compagnia delle Opere - Opere Sociali in merito all'articolo 4 commi 6/7 e 8 della spending review. Inviato a leggere l'articolo apparso su ilsussidiario.net

Nella cosiddetta spending review, all’articolo 4, viene affrontato il tema dell’affidamento della fornitura di servizi da parte della pubblica amministrazione al privato sociale. Il testo sta sollevando una serie di preoccupazioni, che si possono riassumere in una: che sia riconosciuta la funzione di quei soggetti che, senza scopo di lucro o comunque con scopo mutualistico, costituiscono una parte importante del sistema di welfare italiano.
 
Innanzitutto, è di fondamentale importanza che tali soggetti siano riconosciuti per quello che nei fatti sono: attori – principali – del nostro welfare, spesso eccellenti, quasi sempre poco cari. Dunque, non costi da tagliare, ma risorse importanti, da preservare.
 
Si tratta di enti del privato sociale che in questo periodo vedono la propria sopravvivenza legata a una capacità importante di innovarsi, di trovare nuovi finanziatori e partners, oltre che di contenere all’osso i costi e di coinvolgere persone che – gratuitamente – li aiutino a dare attuazione ai loro scopi; che sono scopi di pubblica utilità.
 
In questo scenario si fa un po’ fatica a comprendere perché, secondo la norma in esame, le associazioni e fondazioni che intrattengano rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione non possano essere destinatarie di altri contributi a carico delle finanze pubbliche. Infatti, è normale che – ad esempio - una organizzazione di volontariato che vede una parte del proprio servizio di doposcuola remunerato attraverso una convenzione con il Comune, per altre attività richieda contributi – magari quegli stessi contributi per progetti sperimentali previsti dall’articolo 12 della propria legge istitutiva, la legge 266 del 1991. [...]

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